27 Gennaio 2017

Interessi legali allo 0,1% a partire dal 1° gennaio

Con il Decreto n. 291 del 7 dicembre scorso, pubblicato sulla G.U. il 14.12.2016, il MEF ha stabilito che “la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. è fissata allo 0,1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017”. Pertanto, dall’1.1.2017 il tasso di interesse legale passa dal 0,2% al 0,1%.

Salvo specifiche deroghe contrattuali o di legge, il nuovo saggio legale è applicabile ai crediti a prescindere dalla data in cui gli stessi sono sorti.La modifica interessa, in particolare, una serie di rapporti economici tra le parti disciplinati dal Codice Civile, tra cui ad esempio:

• danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224);

• interessi nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1282);

• interessi compensativi sul prezzo (art. 1499);

• anticipazione all'affittuario (art. 1652);

• interessi sulle somme riscosse, contratto di mandato - a carico del mandatario (art. 1714);

• spese e compenso del mandatario (art. 1720);

• interessi, contratto di mutuo (art. 1815);

• interessi, conto corrente (art. 1825).

La modifica del tasso di interesse legale opera anche in materia di locazione immobiliare, relativamente al calcolo degli interessi maturati a favore del conduttore sul deposito cauzionale.

Il tasso legale si riflette altresì sulla determinazione degli interessi dovuti al fine di regolarizzare tramite il ravvedimento operoso le omissioni / irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi (IVA, IRPEF, ritenute, ecc.). La riduzione del tasso di interesse legale si traduce dall’1.1.2017 in una riduzione del costo del ravvedimento.

Per la regolarizzazione nel 2017 di violazioni commesse nel 2016, gli interessi devono essere calcolati con riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità e pertanto nella misura dello 0,2% fino al 31.12.2016 e 0,1% dall'1.1.2017.

(a cura dello Studio Zendra)