Ricordiamo che la certificazione relativa al rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica espressa in termini di pareggio di bilancio per l’anno 2016, deve essere trasmessa dai Comuni al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 36991. Questa comunicazione deve essere eseguita utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it/, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016.
La certificazione deve essere firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi di legge. Si precisa che i dati contabili utilizzati per la certificazione devono corrispondere alle risultanze del rendiconto della gestione dell'anno 2016 e che qualora la certificazione trasmessa entro il termine sia difforme dalle risultanze del rendiconto, gli enti sono tenuti ad inviarne una nuova a rettifica della precedente, entro il 29 giugno 2017.
SANZIONI:
Il mancato invio del prospetto dimostrativo finale entro il termine perentorio del 31 marzo 2017 determina in capo all'ente la condizione di inadempienza al pareggio di bilancio.
Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il 30 maggio 2017 - ovvero a trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione 2016 - ed attesti il rispetto del saldo la sanzione prevista dal D.M. 3699 si limita al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo. Nel caso in cui, invece, non fosse rispettato l’obiettivo del saldo le sanzioni applicate sono quelle previste dal comma 723, lettere a), c) e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015. (a cura dello Studio Zendra)